REGOLAMENTO DELLE ZONE
Il presente Regolamento di Zone sostituisce il precedente e la sua vigenza decorrerà a partire dalla data del_22 Giugno2025_ al fine di permettere a tutti gli associati di prendere conoscenza del nuovo testo la cui conoscibilità è garantita dall’affissione nella Sede dell’Associazione
ARTICOLO 1
Finalità del regolamento zone
Il presente regolamento è dettato per regolamentare la cerca e la raccolta nelle aree tartufigene dell’Associazione nell’intento, in via generale, di rafforzare la tutela delle aree tartufigene e del tartufo dell’area senese che peraltro, anche per quanto non espressamente disposto, resta affidata alla preparazione professionale, alla sensibilità, alla eticità e lealtà di comportamento del cercatore di tartufi che è già in possesso ed a conoscenza di una adeguata preparazione e competenza comprovata dall’aver ottenuto la tessera di autorizzazione.
Le norme del presente regolamento sono da intendere come integrative delle norme nazionali e/o regionali già dettate in tema di ricerca e raccolta del tartufo.
Le norme del presente regolamento sono da intendere come integrative delle norme nazionali e/o regionali già dettate in tema di ricerca e raccolta del tartufo.
ARTICOLO 2
Modifiche al regolamento zone
Il Regolamento delle Zone viene approvato dall’Assemblea Generale dei soci ed eventuali modifiche al medesimo, proposte dal Consiglio Esecutivo, previa acquisizione del parere di carattere consultivo del Consiglio Direttivo, devono essere approvate dalla stessa Assemblea Generale dei Soci con i voti della maggioranza semplice di tutti i soci iscritti all’Associazione in prima convocazione e la maggioranza semplice dei soci presenti all’Assemblea in seconda convocazione.
ARTICOLO 3
Zone di raccolta dell’associazione
1. Le zone di raccolta dell’Associazione sono le seguenti:
a. Zona Unificata : Castelnuovo Berardenga, San Gimignano, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi, Siena, Rapolano Terme, Trequanda
b. zona unificata. : Buonconvento – San Giovanni d’Asso, Asciano.
c. San Casciano Bagni, Chiusi e Cetona,
d. Chianciano, Pienza
ARTICOLO 4
Responsabile di zona
Ad ogni zona presiede uno o più Responsabili di Zona, di diritto, facenti parte del Consiglio Direttivo.
Ciascun Responsabile di Zona ha i compiti:
a. di vigilare, in particolar modo nella propria zona, sul rispetto delle norme associative da parte degli associati sensibilizzando tutti gli associati sull’importanza del rispetto delle norme dell’Associazione;
b. di sensibilizzare il Consiglio Direttivo sulle eventuali problematiche e/o necessità della zona al fine di valutare l’adozione di provvedimenti e/o atti idonei ed opportuni;
c. di monitorare il proprio territorio al fine di verificare il buono stato delle aree tartufigene sottoponendo al Consiglio Direttivo valutazioni e richieste di intervento per bonificare e mantenere le medesime;
d. di rapportarsi con gli associati della zona recependo le varie istanze ed i vari suggerimenti, se del caso, valutandole anche in forma collettiva mediante convocazioni anche informali di tipo assembleare al fine di individuare le necessità organizzative degli associati della zona nella prospettiva e con la finalità di tutelare le aree tartufigene e favorire la collaborazione con i proprietari dei fondi e i buoni rapporti tra gli associati;
e. fornire, per quanto possibile, ogni supporto informativo, formativo ed interpretativo delle regole dell’Associazione;
f. provvedere ad acquisire le richieste verbali di adesione alle zone, alla riscossione della tassa di adesione, alle operazioni di conguaglio e ripartizione a saldo tra gli aderenti alla zona delle
g. eventuali somme in eccesso risultanti dopo il resoconto effettuato alla fine dei lavori.
ARTICOLO 5
Adesione alle zone
La cerca e la raccolta di tartufi nelle zone dell’Associazione è riservata esclusivamente ai soci dell’Associazione in regola con il tesseramento annuale.
Ogni socio ha facoltà di poter cercare e raccogliere i tartufi in una o più zone dell’Associazione, previa richiesta di adesione ad ogni singola zona e pagamento della relativa quota di adesione.
Per tutte le zone, il socio interessato dovrà fare richiesta di adesione, entro e non oltre il termine perentorio del 31 Gennaio dell’anno di riferimento, al responsabile di ogni singola zona cui il medesimo intenda aderire o al segretario dell’Associazione versando contestualmente l’importo a titolo di acconto che sarà indicato per la relativa zona.
Il saldo del pagamento della quota di adesione alle zone sarà pagato entro e non oltre il termine perentorio del 31 Agosto dell’anno di riferimento
Per l’adesione alla cerca del tartufo per il periodo intercorrente dal 15 gennaio al 15 aprile nella riserva del tartufo marzuolo della zona di Le Borghe e Fornacino, vi è l’obbligo della richiesta di prenotazione presso il Segretario dell’Associazione entro e non oltre il termine perentorio del 01 dicembre dell’anno precedente al periodo di raccolta. In base al numero delle adesioni verrà comunicato ai richiedenti l’importo della quota di adesione che i medesimi hanno l’obbligo di corrispondere entro e non oltre il termine perentorio del 2 gennaio dell’anno di riferimento direttamente presso la Sede dell’Associazione ritirando contestualmente il tesserino di autorizzazione.
Per la zona unificata di Siena, San Gimignano, Poggibonsi, Castelnuovo Berardenga, Rapolano, Trequanda, viene confermato il conferimento di 50 gr di tartufo bianco per chi aderisce alla zona per tutto l’anno e di 20 gr per chi aderisce in forma ridotta per i giorni festivi oltre alla quota di adesione nel Mese di Novembre per la mostra mercato del tartufo bianco delle crete senesi.
ARTICOLO 6
Deroghe alle regole dell’adesione alle zone
I nuovi cercatori di tartufi che hanno superato l’esame nell’anno corrente, possono in deroga alle disposizioni di cui al precedente art.5 - presentare richiesta di adesione alle zone senza il rispetto dei termini perentori. ( entro il mese di Giugno)
In deroga a quanto sopra disposto dall’art.5, in spirito di solidarietà, il Consiglio Esecutivo potrà valutare e verificare la possibilità di accettare le domande di adesione alle zone effettuate oltre i termini perentori dal socio che si sia trovato in stato di malattia.
Nei casi in cui, a seguito della prenotazione ad una o più zone, il socio a causa di uno stato di malattia sia impossibilitato all’effettivo godimento della ricerca e raccolta del tartufo, il Consiglio Esecutivo, Previa richiesta dell’interessato, valuterà a deliberare il rimborso della/e quota/e già versate. (dal momento dell’entrata in ospedale o altro)
Il socio che dichiara una malattia o presenta un certificato medico, ma comunque va a tartufi anche fuori delle riserve, non potrà essere rimborsato.
Nei casi in cui, a seguito della prenotazione ad una o più zone e relativo pagamento della quota/e, il socio sia destinatario di una sanzione disciplinare che comporti la sospensione e/o l’allontanamento dalle zone e, quindi, a causa ed in conseguenza di tale provvedimento sia impossibilitato o al totale o al parziale godimento della ricerca e raccolta del tartufo nella zona o zone di adesione, il Consiglio Esecutivo proporzionalmente alla sanzione comminata provvederà anche a deliberare il rimborso totale e/o parziale della/e quota/e già corrisposta/e, e l’esonero dall’impegno delle giornate lavorative non ancora prestate.
Il socio, in ogni caso, non è obbligato ad accettare il rimborso della quota deliberata dal Consiglio Esecutivo per i casi di cui sopra. Ove il socio ritenesse di non accettare tale rimborso, il Consiglio Esecutivo nel prenderne atto delibererà si trattenere tale somma a rimarrà, a titolo di donazione di modico valore, in godimento dell’associazione che la inserirà nel proprio bilancio consuntivo.
Possono essere soci dell’associazione tutti i residenti della provincia di Siena da almeno cinque anni, il Presidente può conferire la tessera di “socio onorario” per concedere una eventuale cerca nelle riserve dell’associazione.
ARTICOLO 7
Tecniche di ricerca e raccolta del tartufo
La ricerca e la raccolta del tartufo è innanzitutto temporalmente stabilita e disciplinata in via generale dal Calendario Regionale che l’Associazione espone presso la Sede dell’Associazione.
Alle tartufaie si accede mediante adeguato e rispettoso ingresso attraverso le contigue aree ed eventualmente, a seconda delle zone, attraverso determinati punti di accesso e nel rispetto delle regole dettate per i medesimi nella finalità di salvaguardare le aree tartufigene e rispettare i diritti dei proprietari dei fondi.
La ricerca del tartufo nelle zone dell’Associazione potrà essere effettuata dall’associato con l’ausilio di non più di DUE cani compreso quello di addestramento.
E’ vietato condurre nelle zone cani mordaci e/o ammalati e/o cagne in calore in modo tale da evitare ogni pregiudizio e/o fastidio agli altri associati ed ai loro cani.
E’ vietato da parte di ogni socio esercitare la cerca e la raccolta in compagnia di altri tartufai non soci e turisti. Ogni socio previo consenso del presidente può essere accompagnato da amici. Ogni socio a titolo di passeggiata può essere accompagnato da un familiare diretto.
Ad ogni socio è vietato ad interloquire con i proprietari dei terreni affittati in riferimento a argomenti specifici riguardanti i termini contrattuali.
1. I soci, durante la ricerca, dovranno comportarsi in modo tale da evitare ogni danno e fastidio agli altri cercatori di tartufo nonché associati evitando di urlare, gridare e provocare frastuono all’interno della tartufaia.
Il cercatore di tartufo nonché socio di una Associazione che ha lo scopo di tutelare le zone tartufigene e valorizzare il tartufo dell’area senese dovrà, nelle operazioni di ricerca e raccolta, comportarsi in modo coerente con il proprio status e pertanto, ponendo in essere un comportamento rispettoso delle aree tartufigene cui eviterà di arrecare qualsiasi danno evitando, Le buche aperte per l'estrazione devono essere subito riempite con il medesimo terreno di scavo (a titolo di esempio, di lasciare buche aperte, di rompere piante, di riempire solchi, di accedere alle tartufaie tramite accessi non consentiti o non consentiti con auto ed in ogni caso tenendo un comportamento e/o compiendo azioni in contrasto con le finalità e le norme dell’associazione). È in ogni caso vietata: la lavorazione del terreno ai fini della raccolta come la zappatura o la rastrellatura la raccolta dei tartufi immaturi; la cerca e la raccolta fuori dai periodi previsti dal calendario e nelle ore notturne.
ARTICOLO 8
Punti di accesso alle tartufaie
Per le zona unificata di Castelnuovo Berardenga, San Gimignano, Colle Val D’Elsa, Monteroni d’Arbia, Poggibonsi e Siena e per la zona di Buonconvento – San Giovanni d’Asso si elencano di seguito le disposizioni, valide per l’intero arco della giornata, relative ai punti ed ai modi con i quali è disposto l’accesso alle suindicate zone.
(L’elenco dei punti di partenza viene consegnato al momento dell’adesione alla zona)
ARTICOLO 9
Sanzioni
La sanzione disciplinare più grave è quella dell’esclusione contenuta nello Statuto dell’Associazione.
Le sanzioni disciplinari espressamente previste sono le seguenti:
Nel caso in cui il socio violi il Calendario Regionale ricercando tartufi, sia in zone dell’Associazione che in territorio libero, in periodi in cui è fatto divieto, il medesimo verrà sospeso dall’Associazione per la durata di due anni. Durante tale periodo di sospensione il socio non potrà partecipare alla vita associativa né fare richiesta di adesione alle zone.
Nel caso in cui il socio violi il Calendario Regionale ricercando tartufi, sia in zone dell’Associazione che in territorio libero, non rispettando gli orari ivi disposti, il medesimo verrà sospeso dall’Associazione per la durata di un anno. Durante tale periodo di sospensione il socio non potrà partecipare alla vita associativa né fare richiesta di adesione alle zone.
Nel caso in cui il socio acceda alle aree tartufigene violando le disposizioni regolamentari dettate in tema di accessi all’orario di apertura, il medesimo verrà sanzionato con la misura dell’allontanamento dalle zone dell’associazione per la durata di un anno.
Nel caso in cui il socio ricerchi i tartufi nelle zone dell’associazione con più di due cani oppure conduca nelle zone cani mordaci e/o ammalati e/o cagne in calore, il medesimo sarà sanzionato con la misura dell’allontanamento dalle zone dell’associazione per la durata di un anno. Chi ha comunque un cane non socievole o scorretto, ha l’obbligo di metterlo al guinzaglio qualora incontri altri tartufai.
Nel caso in cui il socio, durante le operazioni di ricerca del tartufo, tenga un comportamento non rispettoso delle aree tartufigene che, a titolo esemplificativo e non esaustivo, può tradursi ad es. in lasciare buche aperte, rompere piante o riempire solchi, il medesimo sarà sanzionato con la misura dell’allontanamento dalle zone dell’associazione per la durata di un anno.
Nel caso in cui il socio, durante le operazioni di ricerca e di raccolta del tartufo, tenga un comportamento non educato e urli, gridi e provochi frastuono all’interno delle tartufaie il medesimo sarà sanzionato con la misura della lettera di biasimo. In caso di recidiva specifica, il medesimo sarà allontanato dalle zone dell’Associazione per la durata di un anno
3. In caso di recidiva in ordine ai punti a. b. c. d. e. f. il Consiglio Esecutivo potrà valutare se proporre l’esclusione del socio all’assemblea Generale dei Soci.