La legge 145/2018, ovvero la legge di Bilancio per il 2019, secondo quanto previsto dai commi da 692 a 699 dell’articolo 1, ha introdotto un’imposta sostitutiva per i redditi che derivano dalla vendita occasionale dei tartufi*. Questa, se versata, va a sostituire la ritenuta del 23% prevista sul 78% dei corrispettivi pagati prevista dall’articolo 25-quater del Dpr 600/1973.
L’attività di raccolta s’intende svolta in via occasionale se i corrispettivi percepiti dalla vendita del prodotto non superano il limite annuo di 7.000,00 €.
I raccoglitori che non superano tale limite sono esonerati da tutti gli obblighi documentali e contabili, compresa la dichiarazione annuale, poiché tale reddito non fa cumulo con altri redditi della persona.
L’imposta può essere versata da coloro che sono in possesso del titolo di raccolta rilasciato dalla regione od altri enti subordinati. Sono esclusi dal versamento dell’imposta, ovviamente, chi effettua la raccolta esclusivamente per autoconsumo.
L’imposta ammonta a 100,00 € e va pagata entro il 16 febbraio di ogni anno.
Il codice tributo per il pagamento della tassa è quello istituito nel 2019 dall’Agenzia delle Entrate, ovvero 1853, e va versato utilizzando il modulo F24 Elide che potete trovare alla posta o in banca.
Di seguito mettiamo un esempio di come va compilato il modulo: